TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO Ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale pronunciata nella causa iscritta al n. 1311 R.G.L. 2014, promossa da Utomi Josephine e Ojo Christiana Iyegumwena, rappresentate e difese dall'avv. Massimo Pozza (domiciliatario), del Foro di Torino, parti ricorrenti; Contro Coya Massimo, nella qualita' di liquidatore della cancellata I.S.C. - International Security soc. coop., residente in Torino, via Madonna delle Rose n. 18/B e I.S.C. - International Security soc. coop., gia' in persona del liquidatore Coya Massimo, residente in Torino, via Madonna delle Rose n. 18/B entrambi non costituiti, parti convenute. Oggetto della causa: accertamento dei rispettivi TFR. Oggetto della rimessione: art. 2495, comma 2, c.c., in riferimento agli artt. 3, 24, 117 Cost. Il Tribunale, letti atti e documenti di causa, osserva quanto segue all'esito della discussione orale della causa, ad opera del difensore delle ricorrenti. A. - Le richieste delle ricorrenti. 1. Le ricorrenti sono state dipendenti della cooperativa convenuta dal 2 gennaio 2006 al 5 giugno 2010 (ric. Utomi) e dal 2 gennaio 2006 al 30 settembre 2009 (ric. Ojo), con inquadramento nel 6° livello del C.C.N.L. cooperative sociali, dati tutti attestati dalle buste paga prodotte in giudizio. 2. Lamentano la mancata corresponsione, da parte della cooperativa convenuta, del TFR, pari ad € 4.672,46 lordi (ric. Utomi) e ad € 3.657,12 lordi (ric. Ojo), importi emergenti dai conteggi analitici allegati al ricorso, computati in riferimento a tutti i dati retributivi contenuti nelle rispettive buste paga citate. 3. Chiedono che il giudice - in contraddittorio con il gia' liquidatore della cooperativa convenuta e della stessa in persona del suo gia' liquidatore - voglia, in via principale, accertare in giudizio il diritto a percepire il TFR, nelle misure sopra indicate, al fine di consentir loro di tentare un'esecuzione nei confronti del debitore e quindi di accedere alle prestazioni previdenziali disciplinate dall'art. 2, commi 2-5, della legge 29 maggio 1982, n. 297, il quale stabilisce che il lavoratore puo' ottenere dal Fondo di garanzia istituito presso l'INPS il pagamento del TFR previsto dall'art. 2120 c.c., a condizione: a) che tale credito sia accertato dallo stato passivo definitivo di un fallimento o di una liquidazione coatta amministrativa ovvero b) che l'impresa non sottoposta a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa offra garanzie patrimoniali in tutto o in parte insufficienti, a seguito di infruttuoso esperimento dell'esecuzione forzata. 4. Prospettano in subordine - ove il giudice ritenga inaccoglibili le domande proposte in via principale - questione di legittimita' costituzionale del secondo comma dell'art. 2495 c.c., in relazione agli articoli 3, 24, 36 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non consente al lavoratore l'azione di accertamento del credito per TFR nei confronti della societa' cancellata, azione finalizzata al conseguimento dei necessari adempimenti, presupposti per l'ammissione di tale credito nel Fondo di garanzia INPS di cui all'art. 2, comma 1, della legge 29 maggio 1982, n. 297. 5. Il sig. Coya Massimo, gia' liquidatore della cooperativa convenuta, come da Visura camerale CCIAA di Torino in atti, non provvede a costituirsi, nonostante la rituale e tempestiva notifica di ricorso e decreto, effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con raccomandata spedita il 10 marzo 2014 e ricevuta dall'interessato il 18 marzo 2013. 6. Quanto alla notifica di ricorso, decreto, e verbale alla cancellata International Security soc. coop., in persona del gia' liquidatore sig. Coya Massimo, essa viene effettuata alla residenza di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con raccomandata spedita il 21 luglio 2014, seguita da restituzione dell'avviso per compiuta giacenza, perfezionatasi in data 31 luglio 2014; tale societa' non provvede peraltro a costituirsi. B. - Sulla costituzione del rapporto processuale. 7. Occorre premettere che le ricorrenti convengono in giudizio, innanzi tutto, il gia' liquidatore della societa' convenuta e quindi la societa' stessa, in persona del medesimo gia' liquidatore. 8. Cio' consente di ritenere formalmente instaurato il contraddittorio tra le lavoratrici e la societa' convenuta, sul piano processuale; nonche' il contraddittorio tra le stesse e il gia' liquidatore della cooperativa convenuta. 9. Siamo quindi in presenza di contraddittorio correttamente instaurato, risultando evocati davanti al giudice i soggetti aventi titolo ad interloquire con le domande formulate dalle ricorrenti sia in via principale che in via subordinata. 10. Il giudice e' conseguentemente in condizione di poter provvedere in ordine a tali domande. C. - Sulle domande proposte in via principale. 11. Va dato atto che nei confronti del gia' liquidatore non viene prospettato dalle ricorrenti alcun profilo di responsabilita', ai sensi del secondo comma dell'art. 2495 c.c., come innovato dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e che la societa' cooperativa convenuta risulta cancellata, con conseguente estinzione della stessa, in forza di tale disposizione. 12. In tale particolare contesto normativo e avuto riguardo alle domande proposte dalle ricorrenti in via principale, il giudice non pare poter adottare provvedimento diverso da quello di rigetto o comunque altro da quello di contenuto negativo. 13. Tale pronuncia, antitetica rispetto a quella auspicata dalle lavoratrici, determinerebbe pero', in linea di' fatto, la perenzione del diritto delle medesime ad accedere alle provvidenze previste dall'art. 2, comma 1, della legge 29 maggio 1982, n. 297, pur trattandosi di diritto senza dubbio esistente e, come tale, meritevole di tutela. D. - Sulla questione di costituzionalita' prospettata in via subordinata. 14. Ritenuta, in base a quanto precede, l'apparente infondatezza delle domande azionate in via principale, si tratta a questo punto di prendere in esame la questione prospettata dalle lavoratrici in via subordinata. 15. Sul punto si osserva quanto segue. 16. L'attuale formulazione del secondo comma dell'art. 2495 c.c., come innovato dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, consente di agire esclusivamente nei confronti dei soci e del liquidatore, in riferimento a profili attinenti rispettivamente al bilancio finale di liquidazione di cui i primi sono beneficiari o alla responsabilita' amministrativa e gestionale del secondo. 17. La norma ignora, in tal modo, del tutto il fatto che possano esservi situazioni, senza dubbio meritevoli di tutela, tali da determinare la necessita' di instaurare un contraddittorio giudiziale con la societa' cancellata, a prescindere dalle citate situazioni e responsabilita'. 18. Il caso in esame e' quello di lavoratrici che chiedono di costituire un titolo esecutivo afferente il TFR, cosi da attivare la procedura prevista dalla legge ed ottenere dal Fondo di garanzia INPS la soddisfazione del proprio credito. 19. Per ottenere tale soddisfazione occorre infatti non solo il titolo esecutivo, ma anche la prova dell'insolvenza del datore di lavoro, attestata o dall'infruttuosa insinuazione nei passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa ovvero dall'infruttuosa esecuzione. 20. La previsione dell'estinzione della societa', a seguito della cancellazione, non consente pero' ne' la formazione del titolo esecutivo ne' la formazione della prova dell'insolvenza del debitore. 21. Pare pertanto violato il canone costituzionale di cui all'art. 3 Cost., inteso come parametro di razionalita' delle scelte legislative. 22. In proposito si osserva che al legislatore compete senza dubbio il potere discrezionale di definire la normativa codicistica in materia societaria e, nella specie, risulta delegato a disciplinare gli effetti della cancellazione della societa' dal Registro delle imprese dall'art. 8, comma 1, lett. a), della legge 3 ottobre 2001, n. 366. 23. Ha peraltro adempiuto al mandato conferitogli con la delega legale in modo da travalicare i limiti della ragionevolezza, atteso che in precedenza la risalente, costante e consolidata giurisprudenza aveva affermato, con riferimento all'omologo art. 2456 c.c. (Cancellazione della societa'), i seguenti principi: α) nonostante la cancellazione, il creditore puo' sempre agire in giudizio per far accertare il proprio credito; ß) nonostante la cancellazione, e' sempre consentito e senza limiti temporali chiedere il fallimento della societa' o la sua liquidazione coatta amministrativa; γ) la cancellazione non determina infatti alcun effetto estintivo della societa', se non nel momento in cui non sono piu' giuridicamente possibili le vicende indicate sub α) e sub ß). 24. Su cio' si vedano le pagine di un noto repertorio qui prodotto in estratto nel Fascicolo Documenti Ufficio (Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza, Vol. 5°, 1991, Ed. Scient. Italiane, pp. 582-593; art. 2456 c.c.). 25. Con questa inedita e poco meditata previsione normativa, che sovverte completamente il preesistente diritto vivente, consolidato e fondato su giurisprudenza calibrata e ragionevole, il creditore viene posto nella condizione di non potersi precostituire il titolo esecutivo, al fine di conseguire dall'Istituto previdenziale quanto non puo' ottenere dalla societa' gia' datrice di lavoro. 26. Oltre all'art. 3 Cost. pare violato anche l'art. 24 Cost., afferente il diritto di azione per la tutela del proprio diritto. 27. Altra norma che viene in rilievo e pare violata, nel caso di specie, e' l'art. 117, primo comma, Cost, concernente i vincoli alla potesta' legislativa derivanti dall'ordinamento comunitario. 28. La previsione di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, costituisce infatti attuazione della direttiva comunitaria 80/987/CEE del Consiglio CE 20 ottobre 1980; la quale ultima, se consente, all'art. 4, l'uso di una certa discrezionalita' da parte del legislatore nazionale, non autorizza certamente l'arbitrio; arbitrio riscontrabile, nella specie, nella presenza di regolamentazione limitativa del citato art. 2, effettuata ex post, al di fuori della legge comunitaria ed in assenza di ragioni riconoscibili ed apprezzabili. E. - Conclusione. 29. Come evidenziato in antecedenza, all'accoglimento della domanda delle ricorrenti, che sarebbe altrimenti fondata, e' di ostacolo il secondo comma dell'art. 2495 c.c., nella parte in cui sancisce come effetto automatico ed ineludibile della cancellazione dell'impresa del Registro delle imprese, l'estinzione stessa della societa'. 30. La questione di legittimita' costituzionale prospettata dalle ricorrenti in via subordinata deve inoltre ritenersi rilevante, coinvolgendo norma applicabile nel presente giudizio, e non manifestamente infondata, sulla base delle ragioni sopra esposte. 31. Va conseguentemente avviato il procedimento davanti al Giudice delle leggi.